Trust: effetti e soggetti coinvolti

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone con cui un soggetto (disponente, settlor) per atto tra vivi o causa di morte, separa il suo patrimonio destinando uno o più beni al conseguimento di specifici interessi in favore di uno o più beneficiari o per il raggiungimento di un determinato scopo.

Il patrimonio così separato viene trasferito in titolarità e in gestione ad altro soggetto (gestore, trustee).

Con le finalità di cui parleremo nelle prossime righe, il trust può dunque rientrare a pieno titolo nella categoria degli strumenti di tutela a protezione del patrimonio.

Il trust nel diritto privato

Ora che abbiamo capito, brevemente, cos’è un trust, cerchiamo di definire meglio le sue caratteristiche cominciando con l’individuazione del quadro normativo su cui si basa.

Per prima cosa, ricordiamo come il trust non sia disciplinato in modo diretto dal nostro legislatore, ma sia uno strumento giuridico legittimo e attuabile sulla base della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, entrata in vigore il 1 gennaio 1992. Si tratta pertanto di uno strumento di diritto privato, ma non regolamentato in modo originario dalla legge italiana. Sarà pertanto compito del disponente o del gestore scegliere la legge applicabile tra i diversi ordinamenti giuridici stranieri che, invece, legiferano in modo specifico sul trust (come l’Inghilterra).

Nel caso in cui invece il settlor o il trustee non effettuino tale scelta, allora si dovrà applicare la legge con cui il trust ha le maggiori connessioni, come ad esempio quella relativa al luogo in cui avviene la gestione, si ha la collocazione dei beni, si ha la residenza del trustee, e così via.

Gli effetti del trust patrimoniale

Chiarito il significato giuridico e la sua collocazione nel diritto privato, possiamo ora validamente cercare di comprendere quali siano gli effetti del trust.

Ebbene, il primo effetto principale è evidentemente quello della segregazione patrimoniale: i beni conferiti vanno infatti a formare un patrimonio separato rispetto al patrimonio personale del settlor e del trustee, con la conseguenza che i beni vincolati nel trust non possono essere aggrediti dai creditori del disponente o del gestore, e nemmeno da quelli del beneficiario.

Con il trust si ha pertanto uno sdoppiamento della proprietà. La titolarità dei beni del trust e dei relativi diritti viene infatti trasferita al gestore, ma i beni destinati rimangono segregati nel trust, divenendo così estranei al patrimonio personale del settlor e del trustee.

Il trust viene infatti amministrato dal trustee con il solo obiettivo di perseguire l’interesse dei beneficiari individuati dal disponente o per lo scopo indicato dallo stesso.

I soggetti coinvolti nel trust

soggetti trust

A questo punto può essere utile fare un po’ di chiarezza sulla figura dei soggetti che sono direttamente coinvolti nel trust.

Cominciamo dal settlor, che è colui che istituisce il trust, destinando a tale istituto uno o più beni e ottenendo in questo modo la separazione di una parte del suo patrimonio, conferita nel trust, rispetto a quella che invece rimane nella sua sfera patrimoniale. Il settlor determina anche la durata del trust, salvo che questo non abbia un’estensione perpetua. Il trust è irrevocabile dal disponente, a meno che non sia diversamente stabilito nell’atto che lo istituisce.

Il secondo soggetto è il trustee, che è colui che diviene proprietario dei beni a lui affidati, in relazione ai quali ha poteri di amministrazione e disposizione secondo le istruzioni che gli vengono impartite dal disponente e in base alla legge scelta per regolamentare il trust. Deve inoltre rendere conto al disponente della sua gestione, così come al beneficiario e all’eventuale guardiano.

Il beneficiario può essere determinato o indeterminato: in questo secondo caso diverrà determinato in un secondo momento, da parte del settlor.

Infine, la figura del guardiano, o protector, colui a cui il settlor può attribuire diverse funzioni come l’esercizio di poteri amministrativi di concerto con il gestore, o ancora la possibilità di esprimere il benestare sulle decisioni assunte dal trustee.

Che beni possono formare oggetto del trust

Può formare oggetto del trust qualsiasi tipo di bene e, pertanto, non solamente beni immobili, quanto anche beni mobili registrati e non registrati, quote societarie, crediti e strumenti finanziari.

Di norma, il trust viene definito proprio sulla base dei beni che vengono conferiti e segregati. Si tenderà pertanto a parlare di trust immobiliare nel caso in cui i beni conferiti siano degli immobili, o di trust finanziario se invece sono titoli di credito, strumenti finanziari come azioni e quote di partecipazione in società, altre attività finanziarie, e così via.

Tra gli altri tipi di trust più conosciuti e usati, il trust familiare è quello che ha come obiettivo quello di proteggere il patrimonio personale e della famiglia, mentre il trust successorio è quello che riguarda tutte le operazioni relative al passaggio generazionale da un beneficiario a un altro dei beni.

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